La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2912/04, ha chiarito che, ai fini probatori, non basta produrre la mera stampa della pagina web ( salvare la pagina html o dinamica ), bensì è necessario depositarne copia autenticata da soggetti abilitati come notai, avvocati e consulenti tecnici forensi con firma digitale e marcatura temporale.
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