Il nuovo disegno di legge sulla sicurezza – se approvato anche alla Camera dopo il passaggio al Senato – è già un bel guazzabuglio. Anche su temi delicati e complessi come quelli che coinvolgono i nostri servizi segreti ai quali sembrano riservati ora più ampi poteri. Si legge infatti sul Dossier del Servizio Studi del Senato, che spiega il disegno di legge, qualcosa che fa accapponare la pelle e che soprattutto richiama i momenti più cupi attraversati da questo Paese tra gli anni 60 e 90 del 900 (dagli albori dei tentati golpe anni 60, alla strategia della tensione passando per il sequestro e l’omicidio Moro fino ad arrivare alle stragi di cosiddetta sola mafia del 92 e 93). Vicende che oggi sono ancora oggetto di approfondimenti giudiziari e di inchieste, oltre che storici e giornalistici.
Al centro della legge in questo senso si staglia l’articolo 31 (potenziamento dell’attività di informazione per la sicurezza) che sembra puntare a influire in parte sulla legge 124 del 2007, conosciuta più generalmente come Riforma dei servizi di sicurezza. Rispetto alla tutela del personale dei servizi, la modifica che il nuovo ddl porterebbe con sé suona sostanziale perché si stabilisce la possibilità “di estendere anche a una serie di delitti con finalità di terrorismo le condotte scriminabili, previste dalla legge come reato, che tuttavia il personale dei servizi di informazione per la sicurezza può essere autorizzato a porre in essere”. Resta per fortuna la non opponibilità del segreto di Stato. Una serie di contraddizioni, che il cittadino comune magari faticherebbe a interpretare, lascia un po’ perplessi poi. Se infatti resta la logica dell’art. 17 della legge 124, secondo il quale non si possono commettere “condotte dirette a mettere in pericolo o a ledere la vita, l’integrità fisica” altrui, a esempio, non si capisce come sia possibile l’estensione della serie di delitti citati sopra. E se si aggiunge poi che viene autorizzata la partecipazione all’associazione con finalità di terrorismo anche internazionale e dell’associazione mafiosa per cui “non sarà punibile il personale dei servizi di informazione per la sicurezza che ponga in essere condotte previste dalla legge come reato”, il contorsionismo delle intensioni si fa più adamantino.
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