LA DISLOCAZIONE DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA È DATO RISERVATO

Il Tar del Lazio chiarisce che è vietato divulgare il posizionamento delle videocamere

di Andrea Stefano Marini Balestra

VITERBO - La sentenza del Tar Lazio del 1.8.u.s. (sent.n.10825) a margine alla decisione di confermare una sanzione disciplinare ad un funzionario della polizia di Stato, precisa che la divulgazione in ogni modo del posizionamento dei sistemi di videosorveglianza urbana non è possibile per alcuno.

E’ infatti accaduto, soprattutto nei Comuni dove a spesa pubblica sono stati installati sistemi di videosorveglianza, che la loro dislocazione, il loro funzionamento e la raccolta dei dati, fosse portata a conoscenza mediante media locali probabilmente per sentir dire bravi ai sindaci che li avevano apposti.

Ma i giudici di via Flaminia (sede del Tar Lazio) hanno detto no.

La divulgazione in ogni modo, anche proprio dagli addetti al servizio, ancorchè non costituisca segreto d’ufficio, non può essere praticata attesi gli ovvii motivi di ordine e sicurezza pubblica in funzione della prevenzione e repressione dei reati, in quanto ogni notizia diversa costituisce violazione all’art.3 comma 1 lett.d) del DM 10.5.94 n. 415 che ha catalogato le categorie di atti e documenti non ostensibili per ragioni di sicurezza pubblica.

Quindi, rappresentare fotograficamente apparati di videosorveglianza, indicare dove siano collocati, spiegarne il funzionamento e di come avvenga la raccolta dei dati e chi ne sia a conoscenza è attività contraria alla legge.

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