# Articolo 12

## Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.

Siamo in presenza di un diritto particolarmente complesso, difficile ed esigente per una molteplicità di ragioni. Innanzitutto perché, coinvolgendo onore e reputazione, tocca la sfera più intima e sensibile della dignità umana, interpella cioè il valore dei valori dell’intera costruzione giuridica dei diritti umani. Allo stesso tempo, la sua protezione e la stessa interpretazione dei suoi contenuti deve confrontarsi con l’evoluzione di una tecnologia sempre più pervasiva e invasiva e con le esigenze, sempre più impellenti, della sicurezza sociale e collettiva, interna e internazionale.

La protezione del diritto alla privacy comporta che ci siano appropriate normative dei singoli stati, le quali dispongano per l’istituzione di appositi organi di garanzia e la messa in opera di adeguate procedure.

La Costituzione italiana è molto dettagliata al riguardo, ma in presenza di una fenomenologia in costante evoluzione e complessificazione, anch’essa ha bisogno di essere aggiornata e integrata, in via continuativa, da una più specifica normativa, nonché dalla giurisprudenza e dagli ‘interventi’ (sanzionatori) ad opera dell’Autorità (indipendente) di garanzia dei dati personali (Garante della privacy).

Article 12
No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.