# Articolo 12
## Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.
Siamo in presenza di un diritto particolarmente complesso, difficile ed esigente per una molteplicità di ragioni. Innanzitutto perché, coinvolgendo onore e reputazione, tocca la sfera più intima e sensibile della dignità umana, interpella cioè il valore dei valori dell’intera costruzione giuridica dei diritti umani. Allo stesso tempo, la sua protezione e la stessa interpretazione dei suoi contenuti deve confrontarsi con l’evoluzione di una tecnologia sempre più pervasiva e invasiva e con le esigenze, sempre più impellenti, della sicurezza sociale e collettiva, interna e internazionale.
La protezione del diritto alla privacy comporta che ci siano appropriate normative dei singoli stati, le quali dispongano per l’istituzione di appositi organi di garanzia e la messa in opera di adeguate procedure.
La Costituzione italiana è molto dettagliata al riguardo, ma in presenza di una fenomenologia in costante evoluzione e complessificazione, anch’essa ha bisogno di essere aggiornata e integrata, in via continuativa, da una più specifica normativa, nonché dalla giurisprudenza e dagli ‘interventi’ (sanzionatori) ad opera dell’Autorità (indipendente) di garanzia dei dati personali (Garante della privacy).